| UFFICIO SISMICA | ||||||||||||||||||||||||||
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FUNZIONI SISMICHE: AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA e DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE A - PREMESSA: LEGGE REGIONALE n. 19 del 30 Ottobre 2008 Dal
1° giugno 2010 è entrato in vigore a pieno regime il Titolo
IV della Legge
Regionale n. 19/2008,intitolata "Vigilanza su opere e
costruzioni per la riduzione del rischio sismico", che si applica
a tutti i lavori, sia pubblici che privati, di: - Rilascio
dell'Autorizzazione Sismica Preventiva da parte della struttura
tecnica competente; La Legge Regionale n. 19/2008, nel seguito denominata Legge, prevede due distinti regimi in funzione della zona sismica di appartenenza del Comune: ZONA 2 (media sismicità): La legge stabilisce che l'esecuzione di tutti i lavori rientranti nel campo di applicazione della Legge sia soggetta al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA (art. 11 c.1 della Legge); ZONE 3 e 4 (bassa sismicità): La legge stabilisce che l'esecuzione di tutti i lavori rientranti nel campo di applicazione della Legge sia soggetta a due distinti percorsi procedurali: a) rilascio dell'AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA per gli interventi elencati all'art. 11 c. 2 della Legge elencati nella Tabella A seguente:
(*) Nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione Montana Valli Savena Idice non sono presenti abitati classificati "da consolidare" b) denuncia di DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO riguardante le STRUTTURE per tutti gli interventi rientranti nel campo di applicazione della legge e non inclusi nel punto a) precedente; Le funzioni in materia sismica sono svolte da apposita struttura tecnica costituita presso il Nucleo Difesa del Suolo dell'Unione Montana Valli Savena Idice denominata "UFFICIO SISMICA". L'Ufficio Sismica è competente per i seguenti Comuni: MEDIA SISMICITA' (Zona 2) 1) Monterenzio (a partire dal 1° gennaio 2011) BASSA SISMICITA' (Zona 3) 2) Loiano
B - OPERE STRATEGICHE E RILEVANTI DI CUI ALL'ART. 11 c.2 La Regione Emilia Romagna, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661 del 2 novembre 2009 ha approvato i seguenti elenchi di opere: A) Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'allegato A; B) Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" di cui all'allegato B. L'importanza di tale definizione risiede nel fatto che gli interventi su edifici ed opere delle categorie elencate negli allegati A e B sopra citati sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità. C
- INTERVENTI ESCLUSI Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Legge alcune categorie di interventi e varianti in corso d'opera. La definizione di tali interventi e gli elaborati necessari a dimostrarne la ricorrenza sono i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 2 febbraio 2010 I lavori di cui trattasi sono ovviamente interessanti parti strutturali dell'edificio ed appartengono a due diverse categorie: a) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' AI FINI SISMICI (IPRiPI). Sono esclusi gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, alla quale devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici. La Giunta Regionale con apposita Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 2 febbraio 2010 ha individuato (all. A) l'elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Detto elenco ha carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19/2008. La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C) Gli interventi classificati come Interventi Privi di Rilevanza ai fini della Pubblica Incolumità (IPRiPI) sono comunque soggetti a controllo a campione nell'ambito degli ordinari controlli sui titoli edilizi previsti dalla L.R. 31/2002 ("Disciplina gnerale dell'edilizia"). Dovranno quindi essere consegnati, in aggiunta all'ordinaria documentazione richiesta dal SUE, ulteriore copia dell'Asseverazione di cui al Modulo C e degli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza delle ipotesi di Intervento Privo di Rilevanza ai fini della Pubblica Incolumità. New ! A tal fine la regione Emilia Romagna ha emanato apposita circolare contenente il "VADEMECUM sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (Titolo IV della L.R. n. 19/2008)" con la quale si danno chiarimenti ed indicazioni per l'applicazione delle norme e che si invita a consultare nel dettaglio. b) VARIANTI NON SOSTANZIALI (VNS) Sono escluse dal preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica o dal deposito del progetto esecutivo strutturale le Varianti, riguardanti parti strutturali, Non Sostanziali, in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già autorizzati o depositati con il progetto originario. La Giunta Regionale con apposito Atto di Indirizzo Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 2 febbraio 2010 ha definito (all. B) le varianti , riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale. Sono altresì definiti i rapporti con le disposizioni della Legge Regionale 31/2002 ("Disciplina Generale dell'Edilizia"). La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C) Gli interventi classificati come Varianti Non Sostanziali (VNS) sono comunque soggetti a controllo a campione nell'ambito degli ordinari controlli sui titoli edilizi previsti dalla L.R. 31/2002 ("Disciplina generale dell'Edilizia"). Dovranno quindi essere consegnati, in aggiunta all'ordinaria documentazione richiesta dal SUE, ulteriore copia dell'Asseverazione di cui al Modulo E e degli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza delle ipotesi di Variante Non Sostanziale. New ! A tal fine la regione Emilia Romagna ha emanato apposita circolare contenente il "VADEMECUM sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (Titolo IV della L.R. n. 19/2008)" con la quale si danno chiarimenti ed indicazioni per l'applicazione delle norme e che si invita a consultare nel dettaglio. D - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE In considerazione dell'entrata in vigore recente della Legge Regionale n. 19/2008, si invitano i tecnici incaricati della redazione dei progetti esecutivi strutturali a contattare preliminarmente l'Ufficio Sismica in modo da favorire una corretta impostazione dell'istanza e dei relativi allegati. New ! A tal fine la regione Emilia Romagna ha emanato apposita circolare contenente il "VADEMECUM sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (Titolo IV della L.R. n. 19/2008)" con la quale si danno chiarimenti ed indicazioni per l'applicazione delle norme e che si invita a consultare nel dettaglio. La domanda di autorizzazione sismica deve essere presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio che provvederà ad inoltrarla all'Ufficio Sismica. All' ISTANZA(IN TRIPLICE COPIA DI CUI UNA IN BOLLO) devono essere allegati: - elenco della Documentazione amministrativa e progettuale (IN TRIPLICE COPIA), presentata a corredo dell'Istanza di autorizzazione per assicurare la completezza degli elaborati. L'attestazione va compilata e sottoscritta a cura e responsabilità dei soggetti indicati che dichiarano per ogni documento se lo presentano o se non è dovuto (alcuni sono comunque obbligatori come indicato). -
dichiarazione del progettista abilitato (IN TRIPLICE COPIA)che
asseveri: - nomina e contestuale accettazione del Collaudatore in corso d'opera, ove previsto (IN TRIPLICE COPIA); - versamento rimborso forfettario degli oneri istruttori di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 / 2008 (Tabella B - Rimborso Oneri Istruttori). - progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'art.93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 IN TRIPLICE COPIA CARTACEA; New ! Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale ha definito i CONTENUTI COGENTI del PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1071 del 26 luglio 2010) che si invita a consultare nel dettaglio. Riguardo la completezza degli elaborati l'Ufficio Sismica fornisce, su richiesta degli interessati, chiarimenti ed indicazioni ai fini della predisposizione degli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo strutturale. Richiesta di documentazione - Audizione - Interruzione del termine per il rilascio dell'autorizzazione sismica Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti. Rilascio dell'autorizzazione sismica La preventiva autorizzazione sismica viene rilasciata, o diniegata, dal responsabile dell'Ufficio Sismica, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda all'Ufficio, fatte salve eventuali interruzioni, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione. All'atto del ritiro dell'autorizzazione il richiedente dovrà fornire ulteriore marca da bollo da 14,62 € E - DEPOSITO DEI PROGETTI NELLE ZONE A BASSA SISMICITA' In considerazione dell'entrata in vigore recente della Legge Regionale n. 19/2008, si invitano i tecnici incaricati della redazione dei progetti esecutivi strutturali a contattare preliminarmente l'Ufficio Sismica in modo da favorire una corretta impostazione dell'istanza e dei relativi allegati. New ! A tal fine la regione Emilia Romagna ha emanato apposita circolare contenente il "VADEMECUM sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (Titolo IV della L.R. n. 19/2008)" con la quale si danno chiarimenti ed indicazioni per l'applicazione delle norme e che si invita a consultare nel dettaglio. Fatti salvi i casi in cui è necessaria l'autorizzazione sismica, l'inizio dei lavori delle opere rientranti nell'ambito di applicazione della legge e l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 17 della Legge, sono subordinati al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune interessato. Alla DENUNCIA (IN TRIPLICE COPIA DI CUI UNA IN BOLLO) devono essere allegati: - elenco della Documentazione amministrativa e progettuale (IN TRIPLICE COPIA), finalizzata al rilascio dell'Attestazione di avvenuto deposito, presentata a corredo della Denuncia per assicurare la completezza degli elaborati. L'attestazione va compilata e sottoscritta a cura e responsabilità dei soggetti indicati che dichiarano per ogni documento se lo presentano o se non è dovuto (alcuni sono comunque obbligatori come indicato). Lo Sportello Unico per l'Edilizia rilascerà Attestazione di avvenuto deposito. -
dichiarazione del progettista abilitato (IN TRIPLICE COPIA) che
asseveri: - nomina e contestuale accettazione del Collaudatore in corso d'opera, ove previsto (IN TRIPLICE COPIA); - versamento rimborso forfettario degli oneri istruttori di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 / 2008 (Tabella B - Rimborso Oneri Istruttori). - progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'art.93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 IN TRIPLICE COPIA CARTACEA; New ! Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale ha definito i CONTENUTI COGENTI del PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1071 del 26 luglio 2010) che si invita a consultare nel dettaglio. Riguardo la completezza degli elaborati l'Ufficio Sismica fornisce, su richiesta degli interessati, chiarimenti ed indicazioni ai fini della predisposizione degli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo strutturale. Ai sensi dell'art. 13 c.4 della L.R. 19/2008, nell'ambito di tutti i progetti soggetti a deposito del progetto esecutivo strutturale, viene effettuato il controllo su di un campione di pratiche individuato nell'ambito degli ordinari controlli sui titoli edilizi previsti dalla L.R. 31/2002 ("Disciplina generale dell'Edilizia"). F - RAPPORTI CON I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI La Legge stabilisce che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli art. 11 e 13 della Legge, come già specificato. F.1 -ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E ALLA DIA Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività (DIA) sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:
B) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e da una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. A tale dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura (art.10 c.3 punto b della L.R. 19/2008). L'opzione B) consente al committente di optare per la presentazione del progetto strutturale in un momento successivo. La Giunta Regionale con apposito Atto di Indirizzo Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 2 febbraio 2010 ha definito (all. D) la documentazione minima da presentare a corredo della domanda per il rilascio del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività. Fermo restando che l'avvio e la realizzazione dei lavori restano in ogni caso subordinati all'istanza di autorizzazione preventiva o alla denuncia di deposito del progetto esecutivo strutturale. New ! F.2 - ATTIVITA' EDILIZIA "LIBERA" (art. 6 del DPR 380/2001) Con Legge 73 del 22/05/2010 sono stati introdotti tre nuovi regimi giuridici degli interventi edilizi disciplinanti la cosiddetta "attività edilizia libera" (vedi la circolare regionale del 2 agosto 2010 contenente "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR 380/2001 relativo all'attività edilizia libera") I rapporti
con le procedure in materia sismica sono definiti al punto 2.5 del
"VADEMECUM
sulle
procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione
del rischio sismico (Titolo IV della L.R. n. 19/2008)"Detti
interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio ma
sono tenuti al rispetto delle norme per la riduzione del rischio sismico.
F.3 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA "INNOVATIVE" Determinate
varianti in corso d'opera, denominate "INNOVATIVE", ossia varianti
che "modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico
ovvero a) la presentazione di un nuovo titolo abilitativo edilizio, sostitutivo del precedente, il quale dovrà essere conforme alla disciplina, di piano e legislativa, vigente al momento del suo rilascio; b) la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione o il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, anch'essi sostitutivi dei precedenti atti. In tale ipotesi gli elaborati progettuali, allegati alla richiesta di autorizzazione o da depositare, dovranno risultare conformi alla normativa tecnica per le costruzioni approvata con D. M. 14 gennaio 2008, anche nel caso di interventi per i quali abbia trovato applicazione l'art. 20, comma 3, del D.L. n. 248 del 2007. Per avere un quadro più approfondito delle varianti in corso d'opera in generale e delle varianti "innovative" in particolare, occorre fare riferimento alla Circolare Regionale del 27 aprile 2010
Si ricorda che dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Nella Regione Emilia Romagna, per gli interventi edilizi per i quali alla data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune Denuncia di Inizio Attività o domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'attuazione dei lavori ed all'eventuale collaudo come specificato in merito dalla nota Regionale del 13/10/2009. In ogni modo è fatto salvo quanto specificato con la Circolare Regionale del 27 aprile 2010 precedentemente citata, in merito alle varianti "innovative". F.5 - TITOLI A SANATORIA Ai sensi
dell'articolo 22 L.R. 19/2008 la richiesta o la presentazione del titolo
a sanatoria è subordinata alternativamente all'asseverazione del
professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche
alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica
sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che
le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente
al momento della loro realizzazione. G - DEPOSITO PROGETTI OPERE IN CEMENTO ARMATO ED A STRUTTURA METALLICA Ai sensi dell'art. 15 della Legge, i progetti delle opere in c.a. ed a struttura metallica devono essere depositati come da art. 65 del DPR 380/01 ai sensi della L. 1086/71, tuttora in vigore. H - COLLAUDO STATICO Il nuovo quadro normativo ("Norme tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e appunto la Legge Regionale 19/2008) attribuisce particolare importanza al collaudo statico, che deve essere effettuato in tutti gli interventi ad eccezione delle "riparazioni o interventi locali" per i quali sarà necessaria la prescritta "attestazione di conformità" da parte del Direttore dei Lavori strutturali. Il collaudo, inoltre, salvo casi particolari indicati nell'art. 15 comma 1 della Legge, va normalmente eseguito in corso d'opera. Altra nota importante che modifica la procedura attuale: il collaudatore deve essere nominato e deve contestualmente accettare l'incarico unitamente al deposito progetto o alla richiesta di autorizzazione anche per opere non soggette all'art. 65 del DPR 380/01 (ex L. 1086/71), ad eccezione degli interventi di "riparazioni o interventi locali". I - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA E DEL DEPOSITO L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Il deposito del progetto esecutivo ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di attestazione di avvenuto deposito. Entrambi decadono a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano, ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori abbiano già avuto inizio e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. L - EDIFICI DI SPECIALE IMPORTANZA ARTISTICA Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici e manufatti, pubblici o privati, di carattere monumentale, di interesse archeologico, storico, artistico o di interesse storico architettonico individuati dal PSC, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 (artt. 4, 29) e rispettive linee guida del consiglio Superiore dei LLPP per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Per gli stessi ci si può in ogni caso limitare ad interventi di miglioramento. M - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Ferma
restando l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l'esecuzione
delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche è
sottoposta, in tutti i Comuni classificati sismici, al deposito del
progetto allo Sportello unico per l'edilizia. N - RIMBORSO FORFETTARIO Per
la richiesta dell'autorizzazione sismica e per il deposito dei progetti
esecutivi riguardanti le strutture, è dovuta la corresponsione
di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività
istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.
(*) Gli importi sono raddoppiati per le varianti sostanziali a partire dalla terza variante. - Gli importi sono maggiorati del 30% per le pratiche che richiedono un'attività istruttoria di maggiore impegno per la struttura, a causa della significativa complessità strutturale dell'intervento, delle particolari tipologie costruttive prescelte, delle notevoli dimensioni dell'opera. Tale maggior impegno istruttorio è motivato sinteticamente dal responsabile del procedimento, in calce al provvedimento finale. MODALITA' DI VERSAMENTO: Versamento su Conto Corrente Postale N° 3883060 intestato a: UNIONE MONTANA VALLI SAVENA IDICE indicando nella CAUSALE: "UFFICIO SISMICA" I Bollettini precompilati sono disponibili presso la sede dell'Unione Montana Valli Savena Idice e presso i SUE dei Comuni di Loiano, Monghidoro e Pianoro. Gli oneri istruttori vanno versati prima della presentazione dell'Istanza di Autorizzazione o della Denuncia di Deposito, per i quali occorre presentare l'attestazione di avvenuto pagamento. P - MODULISTICA
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare i tecnici dell'Unione Montana Valli Savena Idice: mail: sismica@unionevallisavenaidice.bo.it Dott.
Geol. Rosario Bonasso - Responsabile Nucleo Difesa del Suolo (051-6527738)
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